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Breve Commento: Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario: tanto rumore per nulla?

Con la sentenza recentemente resa, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione (cass.-civ.-sez.-trib.-sentenza-n.-3800-2025), precisa l’ambito di applicazione dell’art. 21 bis D. Lgs 75/2000 nel senso che tale norma “è suscettibile di esplicare i suoi effetti in termini diretti esclusivamente con riguardo alla sanzione irrogata, mentre con riguardo all’imposta la valutazione della sentenza penale di assoluzione resta tuttora ancorata ai principi, prima illustrati, afferenti alla circolazione della prova, esclusa ogni automatica estensione al giudizio tributario”.

Facendo leva sui limiti già espressi da precedenti pronunce – anteriori alla novella – con riguardo alla irrilevanza del proscioglimento in sede di udienza Preliminare, ai provvedimenti di archiviazione, alle sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la sentenza in questione ritiene che la ratio della Legge delega sul punto vada rinvenuta nella esigenza di organizzazione complessiva del sistema sanzionatorio (in omaggio al principio del ne bis in idem), e non nella costituzione di un vincolo automatico a carico del  Giudice Tributario quanto all’accertamento dei fatti oggetto di giudizio terminato con assoluzione con formula assolutoria “piena”, stante la diversa natura dei giudizi in questione ed il dovere a carico del Giudice civile di indagare, ai fini della cognizione ad esso rimessa, su modalità eventualmente non considerate dal Giudice penale.

Studio Legale Amatucci

 

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