Sequestro preventivo del bene e confisca nei reati tributari
Cassazione penale sez. III, 31/03/2021, n.34602
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente –
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere –
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA;
nel procedimento a carico di:
R.E., nato a (OMISSIS);
C.M., nato a (OMISSIS);
inoltre:
A.S., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/01/2021 del TRIB. LIBERTA’ di ALESSANDRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ACETO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dr. MASTROBERARDIN PAOLA – annullamento
senza rinvio;
ricorso trattato ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ricorre per l’annullamento dell’ordinanza dell’11/01/2021 del medesimo Tribunale che, accogliendo l’appello (così riqualificata la richiesta di riesame) della società “General Frigo S.r.l.s.”, ha annullato il provvedimento del 25/11/2020 del Gip del medesimo Tribunale che aveva rigettato la richiesta di restituzione di due motrici stradali di proprietà della stessa, sottoposti a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, disposto nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico dei sigg.ri C.M. ed R.E. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, loro ascritto in qualità di soci della “Autotrasporti C. & Figli s.n.c.”.
1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 322 e 322-bis c.p.p.. La “General Frigo S.r.l.s.” – afferma – aveva devoluto al tribunale del riesame argomenti non consentiti in sede di appello cautelare, avendo posto in discussione la legittimità stessa del decreto di sequestro in relazione alla sussistenza tanto del “fumus boni iuris” che del “periculum in mora”. Il Tribunale non solo non ha dichiarato inammissibile l’appello (così qualificata l’istanza di riesame) ma ha addirittura deciso in violazione del principio dispositivo decidendo in base ad argomenti (la possibilità di confiscare i beni per equivalente, la sorte del sequestro preventivo iscritto al PRA prima della trascrizione dell’acquisto dei beni da parte della “General Frigo S.r.l.s.”, la disponibilità dei beni in sua disponibilità e non in quella degli indagati) non devoluti.
1.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 321 c.p.p., art. 2683 c.c. e segg., art. 2914 c.c.. Sulla premessa che il sequestro preventivo è stato iscritto al PRA prima dell’atto di compravendita delle due motrici (benché stipulata prima ancora del sequestro), osserva che tale compravendita non può essere opposta alla Procura della Repubblica che, agendo a tutela dell’Erario, deve essere considerata terzo in buona fede. Il criterio dell’acquisto in buona fede utilizzato dal Tribunale per escludere la confiscabilità delle due motrici svuota, di fatto, la tutela apprestata dal creditore che faccia affidamento alle risultanze del PRA. Gli unici criteri applicabili alla fattispecie in esame sono quelli forniti dagli artt. 2684,2906 e 2914 c.c. che disciplinano il conflitto tra più creditori dell’unico dante causa esclusivamente in base al principio della precedenza nella trascrizione, a prescindere dalla data di effettiva conclusione del contratto non tempestivamente trascritto. A questi fini e sotto questo profilo, il PM propone l’assimilazione del sequestro preventivo (e del pignoramento) al sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. visto che, al pari di tale sequestro e del pignoramento, il sequestro preventivo imprime al bene che ne è oggetto un vincolo di indisponibilità in favore del sequestrante, secondo quanto si argomenta dalla lettera dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p. a mente del quale il sequestro preventivo si esegue con le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi.
1.3. Con il terzo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 321, comma 2, e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis. Afferma che il concetto di disponibilità, utilizzato dal Tribunale per escludere che i beni fossero nella disponibilità degli indagati al momento del sequestro, non esclude la titolarità del bene del quale la società degli indagati risultava essere ancora proprietaria al momento dell’esecuzione (e trascrizione) del sequestro.
2.La società “General Frigo S.r.l.s.” ha presentato memoria difensiva con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
2.Con decreto del 26/10/2020, il GIP del Tribunale di Alessandria aveva ordinato il sequestro preventivo a carico di C.M. e R.E., persone sottoposte a indagini per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, pari ad Euro 202.979,00, per quanto riguarda il C. (somma corrispondente all’imposta evasa a seguito dell’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali della società “Autotrasporti C. & Figli s.n.c.” relative agli anni di imposta 2014-2016) e pari ad Euro 50.747,00 per quanto riguarda la R. (somma equivalente all’imposta evasa in relazione all’anno 2017) o, in mancanza, di beni in disponibilità degli indagati fino alla concorrenza delle suddette somme. In attuazione del decreto, il 13/11/2020 era stato effettuato il sequestro di due motrici stradali modello DAF Trucks tg. (OMISSIS) e (OMISSIS) venduti dal C. alla General Frigo il 05/10/2000 al prezzo di 9.000,00 Euro più IVA ciascuno (corrispettivo pagato con assegno circolare del 06/10/2020), giusta fattura di vendita n. 9 del 30/09/2020, scrittura del 05/10/2020 autenticata da funzionario del PRA, e relative carte di circolazione.
2.1.Con ordinanza del 25/11/2020, il GIP, conformemente al parere contrario del PM, aveva rigettato la richiesta della General Frigo di restituzione dei beni osservando che: a) si tratta di cose suscettibili di confisca obbligatoria anche per equivalente; b) il sequestro preventivo presuppone un collegamento fra la res e il reato e non fra il reato e l’autore dello stesso, a nulla rilevando la terzietà del destinatario del provvedimento ablatorio; c) gli atti di compravendita dei suddetti veicoli non erano registrati alla data di esecuzione del sequestro risultando ancora intestati al C. – e che pertanto non erano opponibili alla PG operante; d) la General Frigo non aveva trascritto il proprio titolo in tempo utile e non aveva provato la propria buona fede; e) sussistevano sia il fumus commissi delicti che il periculum in mora cosi come delineati dal provvedimento di sequestro.
2.2.Avverso l’ordinanza di rigetto, la General Frigo aveva presentato istanza di riesame rivendicando la titolarità/disponibilità dei beni sequestrati in virtù del contratto di compravendita stipulato con il C. in data 05/10/2020 e presentato all’Agenzia Pratiche Auto S.T.A. in pari data per l’autenticazione della firma apposta da parte venditrice e per l’avvio delle successive pratiche per la trascrizione del passaggio di proprietà presso il PRA (pratica da completare entro 60 giorni ai sensi dell’art. 94 C.d.S.), avvenuta in data (OMISSIS). Aveva dedotto la propria buona fede e l’inesistenza di qualsivoglia collegamento concorsuale con gli indagati C. e R.. A sostegno della richiesta aveva allegato copia dei contratti di compravendita delle due motrici recanti la data di stipula del contratto del 05/10/2020, con apposta la firma del C. autenticata dal funzionario addetto; i certificati di proprietà dei mezzi, datati 13/11/2020; le carte di circolazione e la visura ordinaria della Genera Frigo S.r.l.s, dalla quale si evince che l’oggetto sociale dell’impresa è l’autotrasporto di cose su strada.
In sede di udienza camerale, il difensore della società aveva altresì allegato ulteriori elementi a sostegno della buona fede della società producendo la fattura di acquisto emessa sin dal 30/09/2020, deducendo la tracciabilità del pagamento del prezzo, effettuato a mezzo assegno circolare in data 06/10.2020 – e quindi anteriormente all’esecuzione del sequestro, evidenziando che il prezzo di acquisto era in linea con quello di mercato e che era oggettivamente impossibile per l’acquirente conoscere i procedimenti penali pendenti in capo al venditore.
2.3.11 Tribunale, qualificato il riesame come appello ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p. e rilevato che la finalità del sequestro preventivo, adottato ai fini della confisca ed eseguito su beni non costituenti profitto del reato ma di valore ad esso equivalente, comportava la necessità di indagare se le motrici stradali fossero nella disponibilità delle persone sottoposte a indagine, ha concluso ritenendo che i beni fossero ormai di proprietà di persona estranea al reato. Al riguardo ha osservato che “il contratto di compravendita di un’automobile non richiede la forma scritta ad substantiam, ma si perfeziona, al pari della vendita di qualsiasi altro bene mobile, con il semplice consenso del venditore e dell’acquirente validamente manifestato ai sensi dell’art. 1376 c.c.. Ed invero, l’eventuale forma scritta è richiesta solamente ai fini della trascrizione al PRA, la quale non costituisce requisito né di validità né di efficacia del trasferimento, ma rappresenta esclusivamente un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore. Da ciò deriva che la General Frigo s.r.l.s ha validamente ed efficacemente acquistato le due motrici dal C. attraverso la conclusione di un contratto verbale di compravendita (cui e’, peraltro, seguita la consegna delle “res” e il pagamento del prezzo a mezzo assegno circolare) e la società deve quindi essere ritenuta l’effettiva proprietaria dei beni oggetto di sequestro”. Ha quindi ritenuto l’estraneità al reato della società acquirente “dal momento che, per quanto allo stato risulta, non ha tratto alcun vantaggio dal reato commesso dagli indagati C. e R.; ha acquistato i beni oggetto di sequestro in buona fede; ciò emerge, in particolare, dai seguenti elementi: la compravendita è stata fatturata dal C. in data 30.9.2020; il contratto di compravendita è stato stipulato in data 5.10.2020, come indicato nell’atto autenticato dal funzionario del PRA in pari data; il pagamento dei veicoli è avvenuto attraverso un assegno circolare mezzo di pagamento tracciabile, che garantisce l’esistenza di una provvista al momento dell’emanazione e che quindi non lascia presumere che si sia trattato di una transazione fittizia o preordinata a sottrarre i beni dell’indagato a un successivo-sequestro – datato 6.10.2020; in data 9.10.2020 la documentazione è stata consegnata all’agenzia di pratiche auto affinché procedesse agli adempimenti connessi al passaggio di proprietà e, infine, l’imputato era all’oscuro del procedimento penale pendente in capo al suo dante causa C.M.”. Il Tribunale si è posto anche il problema, sollevato dal PM, relativo alla opponibilità della vendita dei beni all’AG che aveva operato il sequestro e l’aveva trascritto prima che fosse trascritta la vendita delle due motrici le quali, all’atto dell’esecuzione del provvedimento, risultavano ancora di proprietà del C.. Secondo il PM (ed il GIP che ne aveva fatto motivo di rigetto della richiesta di restituzione), infatti, l’omessa tempestiva trascrizione dell’atto di compravendita (peraltro intervenuta – annota il Tribunale – in data 13/11/2020, quasi in concomitanza con l’esecuzione del sequestro) impedisce all’avente causa (la “General Frigo s.r.l.s.”) di opporre il proprio (seppur valido) acquisto alla Procura della Repubblica e di pretendere la restituzione dei beni oggetto del sequestro trascritto nei registri PRA anteriormente alla vendita. Il Tribunale ha disatteso tale tesi osservando, in primo luogo, che “le risultanze del PRA, in relazione all’individuazione dell’effettivo proprietario del veicolo, forniscono elementi meramente presuntivi, che possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendosi accertare l’effettiva titolarità del veicolo secondo le regole civilistiche riguardanti la circolazione di beni mobili, secondo il principio del consenso delle parti liberamente manifestato”. Tale presunzione, dunque, se poteva giustificare l’apprensione immediata del bene al momento della materiale
esecuzione del sequestro, allorquando appariva essere ancora di proprietà del C., non poteva legittimarne il mantenimento una volta che tale presunzione era stata vinta dalle produzioni documentali della “General Frigo s.r.l.s.”. Il Tribunale ha quindi osservato che la confisca per equivalente (ed il sequestro ad essa finalizzato), attesa la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni di proprietà di terzi estranei al reato acquirenti in buona fede ma solo beni del quali il reo abbia la disponibilità, sui quali, cioè, questi eserciti poteri corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà; nel caso di specie, chiosa sul punto l’ordinanza impugnata, “appare evidente che l’indagato C. non si trovava nemmeno nella disponibilità dei beni dal momento che, come emerge dai verbali di esecuzione del sequestro redatti dagli operanti di PG, gli stessi erano presso la sede sociale della General Frigo S.r.l.s.”.
3.Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
3.1. La “General Frigo S.r.l.s.” aveva proposto istanza di riesame del provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione delle due motrici deducendo la propria legittimazione e il proprio concreto interesse a chiedere e a ottenere la restituzione di detti beni, siccome relativa proprietaria estranea al reato. La società non aveva contestato la legittimità del provvedimento cautelare, bensì la non materiale eseguibilità nei suoi confronti del provvedimento cautelare reale.
3.2.11 pubblico ministero deduce: a) l’inammissibilità dell’appello cautelare, siccome non consentito quando l’appellante non contesti la legittimità del sequestro ma deduca esclusivamente la proprietà del bene sequestrato; b) il vizio di ultrapetita dell’ordinanza, avendo il Tribunale violato il principio del “tantum devolutum quantum appellatum”.
3.3.11 primo profilo dedotto dal PM è francamente oscuro e intrinsecamente contraddittorio: si afferma che se il proprietario del bene non contesta la legittimità del sequestro non potrebbe chiederne il riesame e tuttavia, proprio per questo, il ricorso (rectius: appello) avverso l’ordinanza di rigetto di richiesta di restituzione sarebbe inammissibile perché le relative deduzioni avre’bbero dovuto essere fatte valere in sede di riesame.
3.4.In realtà, il terzo che si limiti a rivendicare l’esclusiva titolarità o disponibilità dei beni sottoposti a sequestro preventivo e materialmente individuati in sede di esecuzione del provvedimento può ben proporre richiesta di riesame ai sensi dell’art. 324, c.p.p. (Sez. 3, n. 10833 del 27/11/2020. dep. 2021, Rv. 281290 – 01; Sez. 3, n. 38512 del 22/06/2016, Rv. 268086 – 01). Se, poi, come nel caso di specie, gli elementi in base ai quali il terzo rivendica la proprietà sono sopravvenuti all’esecuzione del sequestro e/o non erano nemmeno noti al momento della sua adozione, può chiederne la restituzione ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 3. In ogni caso, secondo l’autorevole insegnamento di Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, Rv. 274092 – 01, la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione.
3.5.Quanto al secondo profilo (violazione del principio devolutivo), il PM deduce quanto segue: “(General Frigo) si limita a rivendicare la proprietà del bene su cui il sequestro è stato, in parte, eseguito; non indica specificatamente i punti dell’ordinanza impugnata che ritiene debbano essere censurati, tantomeno ne precisa le ragioni; non si interroga – e non chiede di conseguenza al Tribunale quale giudice di appello di pronunciarsi – sulla possibilità che detti beni siano o meno suscettibili di confisca per equivalente; tanto meno si interroga – e tanto meno chiede al Tribunale di pronunciarsi sulla sorte, secondo le norme civilistiche, del sequestro preventivo iscritto al PRA anteriormente alla trascrizione del suo atto di compravendita (tema richiamato dal GIP a sostegno del rigetto dell’instata revoca del sequestro); infine non introduce quale motivo di appello la circostanza che al momento dell’esecuzione del sequestro i beni fossero nella sua materiale disponibilità e non in quella dell’indagato. Ciò nonostante il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’appello e soprattutto ha ritenuto di annullare la decisione del GIP affrontando e risolvendo, in senso favorevole all’appellante, questioni in fatto e in diritto da questi mai introdotte quali motivi di gravame e ciò in evidente violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum”.
3.6.In disparte la mancata allegazione al ricorso (in violazione del principio di autosufficienza) dell’ordinanza del GIP e del riesame (rectius: appello), rileva il Collegio che la deduzione accusatoria è totalmente infondata, avendo il Tribunale deciso nel solco tracciato dal ricorso della General Frigo: la non confiscabilità del bene siccome di proprietà del terzo. Non si comprende al riguardo cosa la General Frigo avrebbe dovuto dedurre di più della esclusiva proprietà del bene e del suo acquisto in epoca antecedente al sequestro ed alla sua materiale esecuzione. Che tali beni si trovassero nella materiale disponibilità del C. al momento del sequestro costituisce una deduzione fattuale che non risulta dedotta nemmeno dinanzi al tribunale dell’appello cautelare.
4. Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono anch’essi infondati.
4.1. Al fini della confisca per equivalente di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, rileva esclusivamente la effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato.rileva esclusivamente la effettiva disponibilità del bene da parte dell’imputato Si tratta di misura che ha natura eminentemente sanzionatoria ed è applicabile esclusivamente all’autore del reato (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 – 01). I presupposti applicativi sono costituiti: a) dall’impossibilità di confiscare, in via diretta il profitto o il prezzo del reato; b) dalla disponibilità del bene da parte dell’autore (persona fisica) del reato; c) dalla corrispondenza del valore del bene al profitto/prezzo del reato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la “disponibilità” del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 – 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 – 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 – 01).
4.2.Natura sanzionatoria della misura e disponibilità del bene da parte dell’autore del reato segnano i limiti oltre i quali la confisca per equivalente (ed il sequestro ad essa finalizzato) non può spingersi, non potendo mai colpire beni di proprietà di persone estranee al reato, a prescindere dalla opponibilità o meno degli atti negoziali che, come nel caso di specie, possono aver determinato l’uscita del bene dal patrimonio dell’imputato. Poco rileva, da questo punto di vista, che la vendita delle due motrici non fosse stata trascritta al PRA prima della esecuzione del sequestro; ciò che rileva è se di tali beni la persona sottoposta alle indagini conservasse la disponibilità, intesa nei termini sopra indicati, al momento dell’esecuzione del sequestro. Come già affermato da questa Corte in altra (simile) occasione, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter c.p. (oggi D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis), ai fini dell’accertamento in ordine al momento di conseguimento della disponibilità esclusiva di beni da parte del coniuge dell’indagato, estraneo al reato, in virtù di decreto di omologa di separazione consensuale, non rileva la data della trascrizione dell’atto traslativo, bensì quella dell’effettivo trasferimento della proprietà, quale conseguenza immediata di un provvedimento giudiziale di data certa (Sez. 3, n. 58327 del 18/05/2018, Rv. 274694 – 01). Non si tratta, come ritiene il PM ricorrente (ma anche l’odierno PG), di un conflitto tra più aventi causa in buona fede; l’AG che dispone la confisca (e il sequestro ad essa funzionale) non condivide con l’acquirente del bene la posizione civilistica di “avente causa”: la confisca consiste in una vera e propria espropriazione a titolo primario del bene che viene acquisito dallo Stato libero da pesi e vincoli di sorta. L’espropriato, in tale situazione, non può essere equiparato al “dante causà. La “buona fede” del terzo non si misura, in sede penale, in base al principio della continuità delle trascrizioni di matrice civilistica, come pure ritiene il PG, bensì sulla scorta di criteri del tutto diversi. Se, per esempio, la “General Frigo S.r.l.s.” avesse trascritto l’acquisto prima dell’esecuzione del sequestro, ciò nondimeno il sequestro sarebbe stato comunque possibile se, alternativamente: a) dei beni compravenduti l’autore del reato avesse mantenuto la “disponibilità”; b) se si fosse accertato che la società acquirente costituiva un mero schermo interposto attraverso il quale il C. agiva come effettivo titolare dei beni (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01); c) si fosse accertata la natura fraudolenta o fittizia della vendita. E’ stato al riguardo costantemente affermato che in caso di sequestro preventivo per equivalente avente ad oggetto beni formalmente intestati a persona estranea al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi; a tal fine, non è nemmeno sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all’indagato (Sez. 3, n. 35771 del 20/01/2017, Rv. 270798 01; Sez. 3, n. 36530 del 12/05/2015, Rv. 264763 – 01; Sez. 6, n. 18766 del 18/02/2014, Rv. 259131 – 01, secondo cui in caso di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sul requisito del “periculum in mora”, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell’indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest’ultimo; nello stesso senso, Sez. 2, n. 17287 del 23/03/2011, Rv. 250488 – 01; Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, Rv. 240573 – 01).
4.3. Certamente, se il sequestro fosse stato trascritto in epoca anteriore alla vendita dei beni, la “General Frigo S.r.l.s.” non avrebbe mai potuto rivendicarne la restituzione, ma l’acquisto intervenuto prima della trascrizione del sequestro non osta alla restituzione del bene se non vi è prova che dello stesso ne aveva ancora la disponibilità l’autore del reato. Errato, dunque, affermare che il sequestro “prevale” sull’atto di compravendita sol perché trascritto prima di quest’ultimo; ciò che rileva è la “disponibilità” del bene compravenduto che il PM non ha mai contestato essere effettivamente della “General Frigo S.r.l.s.”: in una parola, la pubblica accusa non ha mai paventato la natura fittizia della vendita.
4.4.Non convince, pertanto, il paragone con il sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. il quale non ha natura sanzionatoria ed è finalizzato a tutelare gli interessi patrimoniali dello Stato che agisce alla stregua di un creditore (il sequestro conservativo, infatti, è eseguito nella forme stabilite dal codice di procedura civile; il suo esito non è la confisca ma il pignoramento; art. 320 c.p.p.); la radicale diversità dei presupposti e di funzione dei due istituti osta ad improbabili paragoni, non legittimati dal sol fatto che il sequestro preventivo sui beni mobili registrati ed immobili si esegue mediante trascrizione dell’atto presso i competenti uffici (art. 104 disp. att. c.p.p.).
4.5.Tale radicale diversità di presupposti (anche applicativi) e funzione, impedisce di applicare al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente il principio di diritto, affermato in tema di confisca di prevenzione e di sequestro ad essa prodromico (invocato dall’odierno PG), secondo il quale, in caso di applicazione della misura di prevenzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 quater (oggi ai beni mobili registrati (autoveicoli), la trascrizione presso gli uffici competenti del provvedimento di sequestro e di confisca è opponibile al terzo che abbia acquistato il bene in data anteriore alla trascrizione ma abbia a sua volta trascritto in epoca posteriore, in quanto trova applicazione la regola generale posta dall’art. 2644 c.c. secondo cui nel conflitto tra più acquirenti di un bene mobile registrato prevale quello che ha trascritto per primo il proprio titolo, indipendentemente dalla data dell’acquisto (Sez. 6, n. 16/09/2004, Rv. 230495 – 01; Sez. 1, n. 3694 del 26/10/2010, dep. 2011, n. m.; Sez. 2, n. 19838 del 26/04/2006, n. m., che ha ritenuto applicabile il principio in questione al sequestro finalizzato alla confisca ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies). La confisca di prevenzione, infatti, può essere adottata sui beni dei quali il proposto “risulti essere titolare o avere la disponibilità” D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1. Ai fini della confisca per equivalente, invece, non è sufficiente la titolarità del bene, essendo necessaria la disponibilità nei termini sopra indicati.
4.6.Del tutto infondata, infine, è l’affermazione del PM ricorrente secondo la quale il bene sequestrato era ancora di proprietà del C. alla data del sequestro sol perché la vendita non era stata trascritta. Come correttamente ricordato dal Tribunale, la trascrizione della vendita nei registri del PRA ha carattere di pubblica notizia e non ha valore costitutivo e non è neppure necessaria ai fini della opponibilità ai terzi, ma vale soltanto come semplice presunzione, che può essere vinta con ogni mezzo di prova idoneo (Cass. civ., Sez. 3, n. 22605 del 26/10/2009, Rv. 609972 – 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 18113 del 12/09/2005, Rv. 583558 – 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 4489 del 28/03/2002, Rv. 553343 – 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 2574 del 12/10/1964, Rv. 303869 – 01).
4.7.Ciò che rileva, dunque, è se alla data del sequestro il bene era uscito dal patrimonio del venditore, tenuto conto dell’immediato effetto traslativo della vendita; il Tribunale, facendo buon governo dei principi affermati in materia dalle sezioni civili di questa Corte ha fornito, sul punto, risposta positiva, né il PM come già detto – ha mai dedotto la natura fraudolenta o simulata della vendita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021