Il dvd è una prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio come ogni altro documento
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 novembre 2019 – 21 febbraio 2020, n. 7015
Presidente De Gregorio – Relatore Sessa
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza del 20 settembre 2017 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, ha rideterminato le pene, come rispettivamente inflitte, a S.M. , V.M. , S.S. e S.F. riducendo quelle irrogate nei confronti dei primi due in mesi cinque di reclusione, e quelle irrogate ai restanti in mesi tre di reclusione. Gli imputati erano stati condannati in primo grado tutti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56 e 610 c.p. e V. , S.M. e S.F. anche in ordine al delitto di cui agli artt. 110 582 e 585, art. 576 n. 1 in relazione all’art. 61 c.p., n. 2.
2.Ricorrono per Cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, deducendo tre motivi di ricorso:
– col primo motivo si censura la motivazione per avere fondato il giudizio di colpevolezza tenendo conto unicamente della deposizione delle persone offese, omettendo di enunciare le ragioni per cui non si ritengono attendibili le prove contrarie in particolare le dichiarazioni del carabiniere B. ;
– col secondo motivo si denuncia violazione di legge, segnatamente delle norme processuali di cui all’art. 191 c.p.p. e art. 493 c.p.p., comma 3 e vizio argomentativo nella parte in cui si sono illegittimamente utilizzati quale prova documentale un dvd acquisito con mera riserva di visone in camera di consiglio e la querela, utilizzabile quest’ultima solo come prova della condizione di procedibilità; si sono poi erroneamente ritenuti riscontro oggettivo della ricostruzione delle persone offese i referti di pronto soccorso e il dvd prodotto dalle parti civili;
– col terzo motivo si deduce vizio argomentativo in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena in favore di S.F. , essendosi la Corte territoriale limitata a rigettare la richiesta per averne il predetto goduto già due volte.
Considerato in diritto
1.I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il primo motivo non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata in cui conformemente alla pronuncia di primo grado si è fondata la ricostruzione dei fatti non solo sulla base delle dichiarazioni dibattimentali delle persone offese, che confermavano riconoscimenti fotografici operati in sede di indagine procedendo a dettagliare i ruoli rispettivamente assunti dai correi, e delle querele dalle medesime sporte acquisite col consenso delle parti, ma anche delle risultanze dei referti medici attestanti le lesioni subite dalle predette e del dvd prodotto dalle parti civili visionato in camera di consiglio. Peraltro i Carabinieri chiamati dalle persone offese dopo che i quattro aggressori avevano definitivamente danneggiato le telecamere, senza riuscire però a sfilare la cassetta) e si allontanavano rientrando in casa, prontamente sopraggiunti procedevano ad identificare tutte e quattro le persone resesi responsabili dei fatti ed avevano modo di verificare che anche di fronte a loro i predetti proseguivano nell’atteggiamento aggressivo (così come attestato nella sentenza di primo grado in cui si dà atto di tale circostanza emergente proprio dalla testimonianza del carabiniere B. , di talché il motivo nella parte in cui muove deduzione in ordine alla assunta omessa valutazione di prova contraria si appalesa anche nuovo non risultando al riguardo eccepito alcunché in appello).
1.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile innanzitutto perché il suo contenuto è in prevalenza nuovo (tranne che per la parte relativa alla doglianza sull’utilizzazione delle querele); esso è in ogni caso manifestamente infondato. Ed invero, risulta che le querele, come già precisato in sentenza, siano state legittimamente acquisite ed utilizzate col consenso delle parti (peraltro in ogni caso le persone offese resero specifiche dichiarazioni in dibattimento ove procedevano anche a nuovo riconoscimento fotografico).
Quanto al referto di pronto soccorso e al dvd (regolarmente acquisito risultando la riserva di decisione formulata dal Tribunale relativa esclusivamente all’espletamento di perizia richiesta dalla difesa), essi ben possono essere entrambi utilizzati ai fini di prova, costituendo il primo certificazione pubblica che contiene elementi che possono contribuire a delineare se non a confermare i fatti soprattutto allorquando il reato contestato, come nel caso in esame, è anche quello di lesione personale, e il secondo – il dvd – prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento (cfr. Sez, 3, n. 13470 del 14/01/2016, Casamonica, Rv. 266778, secondo cui la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l’esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un’operazione sostanzialmente equivalente alle lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio). Ed invero, va certamente ribadito che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini, e non già attività diretta alla formazione della prova, sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 48882 del 17/09/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) Rv. 274158 – 01); rimanendo comunque impregiudicata la visione delle immagini – al pari della lettura del documento – da parte della difesa che potrà controdedurre in ordine al suo contenuto in ogni modo) facendo rilevare gli eventuali dubbi ed incertezze che quelle immagini dovessero contenere o comportare; non implicando cioè l’esercizio dei diritti di difesa che la visione – al pari della lettura di un qualunque documento – debba intervenire in dibattimento nel contraddittorio, trattandosi di fonte di prova preesistente, che non si forma cioè dinanzi alle parti.
1.3. Il terzo motivo è inammissibile anche per la sua assoluta genericità stente il mero appello alla mancanza di precedenti specifici. La Corte territoriale ha, in ogni caso, dato atto che lo S.F. ha usufruito già due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena e quindi di là della natura specifica del precedenti risultanti a suo carico osta a una nuova concessione il disposto di cui all’art. 164 c.p.p., comma 4.
2. Dalle argomentazioni svolte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.