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ENTRA OGGI IN VIGORE LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Con la L. n. 130/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204, entra in vigore da oggi la riforma del Contenzioso tributario.

Tra le novità più importanti, si segnala in estrema sintesi:

  1. La costituzione delle Corte di Giustizia Tributarie in luogo delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado;
  2. la costituzione di in nuovo organico di magistrati specializzati, determinato in 448 unità presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità nelle Corti di secondo grado;
  3. il giudizio monocratico per le controversie minori fino a tremila euro;
  4. L’onere probatorio a carico della amministrazione finanziaria con l’introduzione dell’art 5-bis al D. Lgs 546/1992, ad eccezione dei casi in cui il contribuente operi una richiesta di rimborso: ” L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
  5. la possibilità di introdurre nel rito la richiesta di prova testimoniale (art. 4) disponendosi che la ove “Corte di Giustizia  ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale». Tale disposizione pone fine ad una lunga querelle giurisprudenziale, che era sfociata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost. nei casi in cui  la prova testimoniale si fosse rivelata indispensabile un fatto decisivo ai fini della definizione della controversia. Sulla scorta di tale impostazione, la novella opera una “apertura” non del tutto convinta all’istituto, recependo le istanze proprie di chi aveva sostenuto la possibile natura incostituzionale dell’art. 7 citato e quindi limitando l’ipotesi della ammissibilità della prova ai soli casi in cui la medesima fosse ritenuta “indispensabile” ai fini della definizione del giudizio ( analogamente a quanto già previsto dall’art. 58 D. Lgs 546/1992 nel grado di appello). Sarebbe forse stato più opportuno, a parere di chi scrive, consentire l’ammissibilità della prova anche nei casi di rilevanza, e non solo in quelli di decisività del fatto che si intende provare.

Il contenuto del commento sarà prossimamente ampliato con la raccolta delle opinioni della dottrina in merito agli aspetti sopra evidenziati.

STUDIO LEGALE AMATUCCI

 

  LEGGE 31 agosto 2022, n. 130 (in Gazz. Uff. 1° settembre 2022, n. 204). – Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari. (RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1
Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

b) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (La giurisdizione tributaria). – 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, presenti nel ruolo unico nazionale di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dagli articoli da 4 a 4-quater.

3. L’organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 448 unità presso le corti di giustizia tributaria di primo grado e 128 unità presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado»;

c) all’articolo 2, comma 4, le parole: «quattro giudici tributari» sono sostituite dalle seguenti: «due magistrati o giudici tributari»;

d) all’articolo 3:

1) le parole: «tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari» e «tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari»;

2) le parole: «tabelle E ed F», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni contenute nell’articolo 11»;

e) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado). – 1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.

2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all’articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale.

3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica di diritto processuale tributario.

4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

b) diritto civile e diritto processuale civile;

c) diritto penale;

d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

e) diritto commerciale e fallimentare;

f) diritto dell’Unione europea;

g) diritto internazionale pubblico e privato;

h) contabilità aziendale e bilancio;

i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all’atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico e il giudizio di insufficienza è motivato con la sola formula “non idoneo”.

6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale. I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero delle sottocommissioni, qualora formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.

7. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera l), deve svolgersi in una lingua diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego»;

f) dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Requisiti per l’ammissione al concorso per esami). – 1. Al concorso per esami di cui all’articolo 4 sono ammessi i laureati che siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati. E’ necessaria, altresì, la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere l’esercizio dei diritti civili;

c) essere di condotta incensurabile;

d) non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all’articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

e) gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta). – 1. Il concorso per esami di cui all’articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto con il quale è bandito.

2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti messi a concorso. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.

3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse sedi.

4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove presso la sede di svolgimento della prova in Roma. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a otto anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell’Area funzionari in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove.

5. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono reiscritte nell’apposito capitolo di spesa della missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni, con le medesime modalità, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall’ISTAT.

Art. 4-quater (Commissione di concorso). – 1. La commissione di concorso è nominata, entro il quindicesimo giorno antecedente l’inizio della prova scritta, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità e da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell’insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all’articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione i magistrati e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

3. Nel caso in cui non sia possibile completare la composizione della commissione ai sensi del comma 2, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nomina d’ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all’esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i magistrati che abbiano fatto parte della commissione in uno dei tre concorsi precedenti.

4. Nella seduta di cui all’articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti. I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti della commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.

5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni e tra i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all’atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.

6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12,13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. La commissione e le sottocommissioni, se istituite, procedono all’esame orale dei candidati e all’attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14,15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925.

9. L’esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall’insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.

10. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell’Area funzionari in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

Art. 4-quinquies (Tirocinio dei magistrati tributari). – 1. I magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso di cui all’articolo 4 svolgono un tirocinio formativo di almeno sei mesi presso le corti di giustizia tributaria con la partecipazione all’attività giurisdizionale relativa alle controversie rientranti nella rispettiva competenza in composizione collegiale. Con delibera del Consiglio di presidenza sono individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, le modalità di affidamento e i criteri per il conseguimento del giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali.

2. Il magistrato tributario in tirocinio valutato negativamente è ammesso ad un nuovo periodo di tirocinio della durata di sei mesi. Al termine del secondo tirocinio e all’esito della relativa scheda valutativa redatta dal magistrato tributario in tirocinio, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria delibera nuovamente; la seconda deliberazione negativa determina la cessazione del rapporto di impiego del magistrato tributario in tirocinio»;

g) l’articolo 5 è sostituito dai seguenti:

«Art. 5 (I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado). – 1. I giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 1-bis, comma 1.

Art. 5-bis (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari). – 1. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 1, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico-pratico da tenere, previa convenzione, anche presso le università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;

h) all’articolo 6:

1) al comma 1-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla corte di giustizia tributaria in altra composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione»;

3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun collegio giudicante» sono inserite le seguenti: «ovvero ciascun giudice monocratico»;

i) all’articolo 7, comma 1, lettera d), la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente: «sessantasette»;

l) all’articolo 8, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell’articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capo II, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»;

m) all’articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;

2) al comma 2, dopo le parole: «deliberazioni di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relative alle nomine successive alla prima,»;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

n) all’articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «La nomina» sono inserite le seguenti: «dei giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022,»;

2) al comma 2:

2.1) le parole: «I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali» sono sostituite dalle seguenti: «I magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al comma 1»;

2.2) la parola: «settantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto»;

4) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all’articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-ter. L’assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle corti di giustizia tributaria in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all’incarico deve presentare domanda;

b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti. Alla comunicazione di disponibilità all’incarico deve essere allegata la documentazione circa l’appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all’articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all’incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;

c) la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato»;

o) all’articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «delle commissioni tributarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;

2) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui»;

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dei giudici tributari»;

p) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari). – 1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all’articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all’anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis allegata al presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, salva l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale»;

q) all’articolo 24:

1) al comma 2, le parole: «affidandone l’incarico ad uno dei suoi componenti» sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire l’esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza è istituito, con carattere di autonomia e indipendenza, l’Ufficio ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un direttore. L’Ufficio ispettivo può svolgere, col supporto della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, attività presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell’Ufficio ispettivo sono esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria. Ai giudici tributari componenti dell’Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;

r) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Ufficio del massimario nazionale). – 1. È istituito presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria l’Ufficio del massimario nazionale, al quale sono assegnati un direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici tributari.

2. Il direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La nomina del direttore e dei componenti dell’ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L’incarico del direttore e dei componenti dell’Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.

3. L’Ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo grado.

4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito, gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della Corte.

6. L’Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all’articolo 32 e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle finanze.

7. I componenti dell’Ufficio del massimario nazionale possono essere esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di esonero, ai giudici tributari componenti dell’Ufficio è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di corte di giustizia tributaria»;

s) l’articolo 40 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023;

t) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all’allegato annesso alla presente legge;

u) le tabelle C, D ed E sono abrogate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il comma 311 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. I primi tre bandi di concorso di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono una riserva di posti nella misura del 30 per cento a favore dei giudici tributari presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;

c) non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità; qualora l’opzione sia esercitata da più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 4, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le corti di giustizia tributaria di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la copertura degli stessi.

6. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 4, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l’anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l’anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 4, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell’opzione non comporti contestuale promozione, l’optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell’ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell’ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

8. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 7 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis allegata al medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità; ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.

9. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4 si applica l’articolo 211 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 4.

10. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria e alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l’anno 2023, con le procedure di cui ai commi da 4 a 7 del presente articolo, e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità, con le procedure di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

11. Per le medesime finalità indicate nel comma 10, a decorrere dal 1° ottobre 2022, sono istituiti presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di corti di giustizia tributaria e 2 unità da destinare alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l’anno 2022, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, di cui 25 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 25 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, e 50 unità di personale da inquadrare nell’Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria.

12. Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla predetta data, non abbia optato per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza è inquadrato nell’ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

13. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

14. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle corti di giustizia tributaria nelle quali non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale in applicazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1, lettera n), numero 2.2), del presente articolo, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta un’indennità di funzione mensile pari a 100 euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge e rafforzare l’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la dotazione del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissata in 4 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2023.

15. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nell’ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio, individua le misure e i criteri di attribuzione della maggiorazione dell’indennità di amministrazione e della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze assegnato, avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle attività svolte.

Articolo 2
Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

1. Al comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili».

Articolo 3
Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria.

2. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla sezione civile di cui al comma 1.

Articolo 4
Disposizioni in materia di processo tributario

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»;

b) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Competenza del giudice monocratico). – 1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.

2. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

3. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale»;

c) all’articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»;

d) all’articolo 15, il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

«2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione»;

e) all’articolo 17-bis, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata ai sensi del comma 5, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione»;

f) all’articolo 47:

1) al comma 2, dopo la parola: «utile» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia»;

2) al comma 4, dopo le parole: «non impugnabile» sono inserite le seguenti: «nella stessa udienza di trattazione dell’istanza»;

3) il comma 5-bis è abrogato;

g) dopo l‘articolo 48-bis è inserito il seguente:

«Art. 48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria). – 1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis la corte di giustizia tributaria, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

4. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

6. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;

h) all’‘articolo 48-ter, comma 2, le parole: «all’articolo 48-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 48-bis e 48-bis.1».

2. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

a) il comma 3-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44, è abrogato;

b) all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

1) al comma 12, il terzo periodo è soppresso;

2) al comma 13, il primo periodo è soppresso;

c) gli importi dei compensi fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2019 sono aumentati del 130 per cento;

d) per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, è autorizzata la spesa complessiva annua di 7 milioni di euro.

4. Il comma 4 dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituito dai seguenti:

«4. La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste nel primo periodo del presente comma può essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L’udienza si tiene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. Le udienze di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di cui agli articoli 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992 si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne dà comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d’intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, può in ogni momento modificare il suddetto decreto, anche tenuto conto dell’evoluzione tecnologica.

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023».

Articolo 5
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

1. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali, determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3. Le controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. Per controversie tributarie pendenti si intendono quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge, purché, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 8, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

5. L’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui ai commi 1 e 2 comporta la contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall‘articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

7. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Entro il termine di cui al comma 7, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite nei commi 1 e 2. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.

11. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione.

12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L’impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione.

13. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

14. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

15. Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Articolo 6
Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. L’amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».

Articolo 7
Copertura finanziaria

 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049, si provvede, quanto a 145.956 euro per l’anno 2026 e a 6.800.000 euro a decorrere dall’anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 1.145.779 euro per l’anno 2024, a 2.741.947 euro per l’anno 2025, a 4.503.155 euro per l’anno 2026, a 3.429.627 euro per l’anno 2027, a 7.985.486 euro per l’anno 2028, a 15.363.755 euro per l’anno 2029, a 22.862.380 euro per l’anno 2030, a 22.672.219 euro per l’anno 2031, a 22.785.206 euro per l’anno 2032, a 22.304.648 euro per l’anno 2033, a euro 22.677.410 per l’anno 2034, a 21.988.276 euro per l’anno 2035, a 24.471.503 euro per l’anno 2036, a 25.618.530 euro per l’anno 2037, a 27.898.976 euro per l’anno 2038, a 29.710.579 euro per l’anno 2039, a 32.275.733 euro per l’anno 2040, a 34.731.744 euro per l’anno 2041, a 39.352.365 euro per l’anno 2042, a 43.262.901 euro per l’anno 2043, a 45.164.710 euro per l’anno 2044, a 46.993.173 euro per l’anno 2045, a 48.215.486 euro per l’anno 2046, a 49.540.444 euro per l’anno 2047, a 50.782.454 euro per l’anno 2048, a 52.250.283 euro per l’anno 2049, a 52.003.935 euro per l’anno 2050, a 51.880.761 euro per l’anno 2051, a 51.778.116 euro per l’anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall’anno 2053, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 1.181.732 euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per la restante parte, mediante utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento per 1.339.093 euro per l’anno 2022, 24.913.744 euro per l’anno 2023, 31.330.279 euro per l’anno 2024, 35.908.246 euro per l’anno 2025, 40.794.148 euro per l’anno 2026, 44.797.303 euro per l’anno 2027, 49.149.451 euro per l’anno 2028, 51.181.822 euro per l’anno 2029, 52.947.316 euro per l’anno 2030, 55.020.745 euro per l’anno 2031, 57.278.935 euro per l’anno 2032, 59.496.067 euro per l’anno 2033, 61.590.025 euro per l’anno 2034, 63.807.157 euro per l’anno 2035, 65.675.296 euro per l’anno 2036, 67.871.899 euro per l’anno 2037, 69.432.103 euro per l’anno 2038, 70.930.720 euro per l’anno 2039, 72.039.286 euro per l’anno 2040, 72.798.859 euro per l’anno 2041, 73.763.722 euro per l’anno 2042, 74.338.534 euro per l’anno 2043, 74.892.817 euro per l’anno 2044, 75.323.926 euro per l’anno 2045, 75.960.325 euro per l’anno 2046, 76.494.079 euro per l’anno 2047, 76.863.601 euro per l’anno 2048, 77.007.304 euro per l’anno 2049, 77.253.652 euro per l’anno 2050, 77.376.826 euro per l’anno 2051, 77.479.471 euro per l’anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall’anno 2053. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l’anno 2023, 1.433.769 euro per l’anno 2024, 859.199 euro per l’anno 2025 e 126.021 euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8
Disposizioni transitorie e finali

 1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso:

a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;

b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024;

c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;

d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).

5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale è formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura. Fermo quanto previsto nei periodi precedenti, sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.

6. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro».

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato 1

Allegato

(Articolo 1, comma 1, lettera t))

«TABELLA F

(Articoli 11, commi 4-bis e 4-ter, 43, commi 3 e 4, e 44)

Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie per anno o frazione di anno superiore a sei mesi

Commissione tributaria di I grado

                +-----------------------+-----------+
                | Giudice               | 0,50      |
                +-----------------------+-----------+
                | Vice presidente di    |           |
                |sezione                | 1         |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di sezione | 1,50      |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di         |           |
                |commissione            | 2         |
                +-----------------------+-----------+

Commissione tributaria di II grado

                +-----------------------+-----------+
                | Giudice               | 1         |
                +-----------------------+-----------+
                | Vice presidente di    |           |
                |sezione                | 1,50      |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di sezione | 2         |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di         |           |
                |commissione            | 2,50      |
                +-----------------------+-----------+

Commissione tributaria provinciale e di I grado di Trento e di Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996)

                +-----------------------+-----------+
                | Giudice               | 1,50      |
                +-----------------------+-----------+
                | Vice presidente di    |           |
                |sezione                | 2         |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di sezione | 2,50      |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di         |           |
                |commissione            | 3,50      |
                +-----------------------+-----------+

Commissione tributaria regionale e di II grado di Trento e di Bolzano

(dopo il 1° aprile 1996) nonché commissione tributaria centrale

                +-----------------------+-----------+
                | Giudice               | 2         |
                +-----------------------+-----------+
                | Vice presidente di    |           |
                |sezione                | 2,50      |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di sezione | 3         |
                +-----------------------+-----------+
                | Presidente di         |           |
                |commissione            | 4         |
                +-----------------------+-----------+

E’ equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l’attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25.

TABELLA F-bis

(Articolo 13-bis, comma 2)

Importi degli stipendi rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021

         ===================================================
         | Magistratura tributaria - |   Stipendio annuo   |
         |         Qualifica         |        lordo        |
         +===========================+=====================+
         | Magistrato tributario dopo|                     |
         |ventotto anni dalla nomina |      81.416,65      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Magistrato tributario dopo|                     |
         |venti anni dalla nomina    |      69.466,05      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Magistrato tributario dopo|                     |
         |tredici anni dalla nomina  |      61.880,87      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Magistrato tributario dopo|                     |
         |quattro anni dalla nomina  |      54.295,69      |
         +---------------------------+---------------------+
         | Magistrato tributario fino|                     |
         |al quarto anno dalla nomina|      39.122,06      |
         +---------------------------+---------------------+

».

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