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Commento: legittimo (o illegittimo?) uso di presunzioni e società a base ristretta. Sentenza Cass. n. 19780/2020

La pronuncia in esame riguarda, da una parte, il tema della applicazione del regime probatorio e della ripartizione del relativo onere e, dall’altra, quello della estensibilità delle annualità di accertamento nei confronti di società a ristretta base societaria, in presenza di presunzione relativa a redditi non dichiarati da parte dei soci negli anni precedenti a quello oggetto di verifica.

In linea di fatto, per quanto è dato ricavare dalla lettura della sentenza, l’accertamento nei confronti della società contribuente si era basato sul rilievo della effettuazione, da parte dei soci, di finanziamenti pur in presenza di dichiarazioni di redditi personali del tutto esigue, non solo nell’anno relativo alla verifica operata, ma anche in quelli precedenti.

La difesa della contribuente, oltre allo svolgimento di numerosi motivi di impugnazione, che qui si omettono in quanto estranei all’argomento trattato, aveva sostanzialmente lamentato nel proprio ricorso che, pur risultando incontestabile l’ammontare delle somme dichiarate dai singoli soci nelle annualità di interesse, i Giudici di merito avessero omesso di considerare “la complessiva capacità finanziaria accumulata nei periodi di imposta precedenti, come quella patrimoniale dei soci stessi, come ancora le operazioni di disinvestimento” e, per tale via la inapplicabilità della presunzione relativa alla distribuzione, da parte della società, di ricavi occulti i favore dei soci.

Per quanto attiene alla prima questione, vale a dire quella relativa alla applicabilità della presunzione relativa alla distribuzione di ricavi occulti, in assenza di dimostrazione, da parte della società, della provenienza delle somme,  la Corte ribadisce la correttezza motivazionale della pronuncia di secondo grado, che si era adagiata sui costanti principi giurisprudenziali sul tema, motivazione in base alla quale “la società xxx non ha fornito una prova che, concretamente, dimostri la provenienza delle somme versate (dai soci quali anticipazioni in favore della società e che, per la loro rilevanza, non trovano sostegno economico nella condizione reddituale dagli stessi posseduta“; sicchè “l‘esiguità dei redditi dei singoli (soci configura) l’indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla società, distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti alla società“.

Viene quindi ribadita, in tale parte parte della pronuncia, l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente pur in presenza di contabilità regolarmente tenuta, in quanto ” è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 18.5.2012, n. 7871, Rv. 622907-01);  nell’ipotesi – quale quella di specie di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili“.

La pronuncia in esame, nel ribadire anche l’inesistenza, nel ragionamento seguito, del meccanismo presuntivo di secondo grado , “in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (nella specie, peraltro, coniugi) nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria“, respinge il motivo di ricorso promosso dalla difesa della contribuente relativo all’omessa valutazione, da parte dei giudici del merito, dell’aspetto relativo alla capacità finanziaria (ma non reddituale, n.d.r.) dei soci, in quanto “di per sè comunque irrilevante ai fini della definizione del giudizio in senso favorevole alla società contribuente, difettando, al contrario, qualsiasi allegazione (e prova) in relazione alla causa sottesa alle residue anticipazioni per le quali la C.T.R. – confermando la sentenza della C.T.P. ha ritenuto potersi ancora individuare un reddito occulto” della società XXXX e sottolineando l’esclusività del potere in capo al giudice del merito in ordine alla valutazione delle prove offerte in giudizio:”spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità“.

Pur nella difficoltà di ricostruire in termini corretti i fatti occorsi, sembra che, accanto alla non contestata circostanza relativa alla esiguità dei redditi dichiarati da parte dei soci (a fronte di una effettiva capacità finanziaria derivante da disinvestimenti, tale da giustificare la provenienza delle somme destinate alla società), abbia assunto decisiva rilevanza l’assenza di concreta ragione economica (cfr. inciso “causa sottesa alle residue anticipazioni”) sottostante ai finanziamenti erogati nei confronti della società.

Punto cruciale di tale ragionamento è, a parere di chi scrive, il superamento motivazionale, da parte della S.C. della prova relativa alla provenienza delle somme da parte dei soci, essendo stata data prevalenza alla causale (non rinvenuta) del finanziamento ed all’aspetto relativo alla irregolarità delle dichiarazioni reddituali dei medesimi, introducendosi per questa via elementi valutativi ulteriori e diversi rispetto alla “semplice” dimostrazione della provenienza dei denari e soprattutto della capienza economica del socio.

Se così è, dal punto di vista della società (seppur a base ristretta), sarà necessario prestare particolare attenzione alla redazione dei verbali assembleari sotto il profilo della motivazione relativa al finanziamento erogato ed alla sua natura, al fine di dimostrarne la necessità/opportunità.

Resta tuttavia criticabile la seconda parte del ragionamento seguito anche dai Giudici del merito in merito alla portata presuntiva della infedeltà (sotto il profilo sostanziale) della dichiarazione presentata dai soci ed alla prevalenza di tale dato rispetto alla più volte richiamata dimostrazione della provenienza delle somme.

In base a tale impostazione, la società resterebbe pregiudicata (del tutto irragionevolmente) dal comportamento illegittimo del proprio socio il quale, pur avendo a disposizione redditi – magari provenienti da fonte diversa – per ragioni del tutto personali avesse deciso di dichiararne solo parzialmente la consistenza, essendo ad ogni modo discutibile, quanto alla valutazione circa il corretto svolgimento dell’onere probatorio da parte della società stessa, che a quest’ultima sia richiesto di farsi carico della dimostrazione della regolarità delle dichiarazioni dei redditi presentate dai soci.

Inoltre, come accennato, verrebbe ad annullarsi il diritto/dovere della società di poter efficacemente esercitare il proprio diritto alla controprova mediante allegazione dei documenti inerenti l’effettiva capacità economica dei soci, come accaduto nel caso in esame, in quanto l’esame della fattispecie concreta da parte del Giudicante – peraltro con ampio margine discrezionale, come confermato dalla pronuncia – potrebbe conferire rilevanza decisiva alla valutazione delle ragioni economiche del finanziamento piuttosto che alla effettività della erogazione, con l’apertura di ulteriori ed imprevedibili scenari processuali.

 

 

 

 

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 17/01/2020) 22-09-2020, n. 19780

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13276-2012 proposto da:

TECNOEDILE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. FRANCESCO D’AYALA VALVA, presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in

ROMA, al V.LE PARIOLI, n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante,

dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello

Stato, che lo rapp. e dif.;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 141/51/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della

CAMPANIA, depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2020 dal Consigliere Dott.

CHIESI GIAN ANDREA;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa SANLORENZO RITA, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;

udito l’Avv. GIANNA GALLUZZO per l’Agenzia delle Entrate.

Svolgimento del processo

1. La TECNOEDILE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., impugnò, innanzi alla C.T.P.

di Benevento, l’avviso di accertamento con cui l’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI

BENEVENTO, ha provveduto, nei propri confronti, alla ripresa di maggior ricavi – non

contabilizzati – relativi all’anno di imposta 2005, nonchè delle spese sostenute per l’acquisto di

carburante, siccome ritenute indeducibili.

2. La C.T.P., con sentenza 245/01/2009, accolse parzialmente il ricorso, rideterminando i

maggiori ricavi conseguiti dalla contribuente in Euro 156.000,00 ed annullando il recupero dei

costi di carburante.

3. La TECNOEDILE S.R.L. impugnò tale decisione innanzi alla C.T.R. della Campania la quale,

con sentenza 141/51/11, depositata il 15.4.2011, rigettò il gravame, osservando – per quanto

in questa sede ancora rileva – come la società contribuente non avesse fornito, in relazione alle

anticipazioni ricevute dai soci, “alcuna prova in ordine alla provenienza del denaro relativo ai

versamenti erogati dalle parti… l’esiguità dei redditi dei singoli (configura) l’indizio di un

occultamento fiscale di utili conseguiti dalla società. Distribuiti ai soci e, successivamente,

tradotti in versamenti nella società” e ritenendo, per l’effetto, assorbiti tutti gli altri motivi di

gravame.

4. Avverso tale pronunzia la TECNOEDILE S.R.L. ha, quindi, proposto ricorso per cassazione,

affidato ad undici motivi. Si è costituita, con controricorso contenente ricorso incidentale (affidato

ad un motivo), l’AGENZIA DELLE ENTRATE, cui ha resistito, con controricorso, la società

contribuente.

5. Parte ricorrente principale ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale (cfr. p. 121 ss. del ricorso) la difesa della

TECNOEDILE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, comma 2, nn. 2, 3 e 4, dell’art. 132 c.p.c.,

comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione agli artt. 12 e s.s. preleggi

nonchè agli artt. 1362 e s.s. c.c., per risultare la motivazione della sentenza impugnata carente

dei requisiti minimi prescritti dalle richiamate disposizioni, con conseguente omissione di

pronunzia, ad opera della C.T.R., sui motivi di impugnazione proposti da essa appellante

principale (con particolare riferimento all’eccepita mutatio libelli operata dall’Agenzia delle

Entrate avuto riguardo alle ragioni sottese all’atto impositivo e poste a fondamento della

pronunzia di prime cure).

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Premesso che dalla lettura della motivazione della C.T.R. si colgono chiaramente quale sia

l’oggetto del giudizio e quale il contenuto dell’avviso di accertamento, appare altresì evidente

come la C.T.R. non abbia omesso di pronunziarsi su alcuno dei motivi di impugnazione proposti

dall’appellante principale (quale conseguenza di una asserita incompletezza della esposizione in

fatto) ma abbia, piuttosto, ritenuto la questione concernente il mancato assolvimento, da parte

della TECNOEDILE, dell’onere della prova su di sè gravante, prevalente e, dunque – in evidente

applicazione del principio della ragione più liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724,

Rv. 634816-01) – “assorbente” rispetto ad ogni altra (“la parte, pur avendo svolto numerose

eccezioni in diritto, non ha fornito una prova che, concretamente, dimostri la provenienza delle

somme versate che, per la loro rilevanza, non trovano sostegno economico nella condizione

reddituale dagli stessi posseduta. Alla stregua delle premesse considerazioni, ritenuti assorbiti

gli altri motivi di gravame, l’appello non può essere accolto” – cfr. p. 3, terzultimo e penultimo

cpv. della motivazione).

2. Con il secondo motivo (pp. 132 ss.) la difesa della ricorrente principale si duole (in

relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la

C.T.R. omesso di pronunziarsi in ordine all’eccepita mutatio libelli operata dall’AGENZIA DELLE

ENTRATE nel corso del primo grado di lite e posta a fondamento della decisione della C.T.P.,

avuto riguardo alle ragioni sottese alla dedotta incapienza reddituale dei soci ed alla mancanza

di prova circa la provenienza della provvista da questi utilizzata per i versamenti in contanti in

favore della TECNOEDILE: in sostanza, si opina, la C.T.P. avrebbe posto a fondamento della

propria decisione in ordine alla parziale correttezza della ripresa, operata nei confronti della

società contribuente, per maggiori ricavi non contabilizzati, l’inesistenza di versamenti ad opera

del socio DE TATA – circostanza, si opina, emersa solo nel corso del giudizio di prime cure –

piuttosto che la loro incoerenza circostanza posta a fondamento dell’avviso di accertamento

impugnato.

2.1. Il motivo è, sì come formulato, inammissibile giacchè, versandosi in presenza, come detto

sub p. 1.2., di assorbimento, non può discutersi di omissione di pronunzia (tale vizio essendo

configurabile solo con riguardo alla totale mancanza di una decisione da parte del giudice in

ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto) quanto – al più

e sempre che, rispetto alla questione sub iudice, si escluda la correttezza della valutazione di

assorbimento operata dalla C.T.R. – di vizio della motivazione, in termini di motivazione omessa

(Cass., Sez. 5, 30.12.2019, n. 34620, non massimata; Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv.

651580-01; Cass., Sez. 1, 27.12.2013, n. 28663, Rv. 629570-01).

3. Con il terzo motivo (pp. 144 ss.) la difesa della TECNOEDILE lamenta (in relazione all’art. 360

c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e D.P.R. n. 633

del 1972, art. 56, anche in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 23 e art.

112 c.p.c., “nella parte in cui la sentenza d’appello implicitamente conferma il decisum di primo

grado sul duplice presupposto dell’incapienza reddituale e della mancata prova della provenienza

della provvista utilizzata per i versamenti “in contanti”, anche nella parte in cui questo, a sua

volta, aveva omesso di rilevare che nella motivazione dell’avviso di accertamento invero la

pretesa era basata sul solo fatto dell’asserita incapienza del reddito da pensione annuo dei soci

rispetto alle anticipazioni effettuate nel periodo d’imposta 2005 e che essa era stata smentita

dall’Agenzia delle entrate con inammissibile tentativo di cd. mutatio libelli esperito nelle

controdeduzioni al ricorso introduttivo di primo grado, che di necessità valeva comunque a

smentire e rinnegare i fatti posti a base della pretesa originaria(mente) ed indicati nell’avviso di

accertamento, ovvero a confermare la loro insufficienza a fondare valida presunzione e la pretesa

avanzata di maggiori ricavi sociali occultati, distribuiti e riversati nelle casse sociali proprio a

mezzo di dette anticipazioni” (cfr. ricorso, p. 144).

3.1. Il motivo è, per le medesime ragioni esposte sub p. 2.1, inammissibile, giacchè parte

ricorrente avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione di assorbimento degli

ulteriori motivi di appello espressa dalla corte territoriale lamentando un vizio di motivazione

omessa, e non sollevare come invece operato, nella specie – un vizio di violazione di legge

(peraltro intersecandola, ancora una volta, con la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.).

4. Con il quarto motivo (pp. 155 ss.) la ricorrente principale lamenta (in relazione all’art. 360

c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per

avere la C.T.R. erroneamente ripartito, tra le parti, l’onere della prova rispetto alla provenienza

del denaro oggetto delle anticipazioni dei soci.

5. Con il quinto motivo (pp. 166 ss.) la TECNOEDILE si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c.,

comma 1, n. 5) della illogicità della motivazione della gravata decisione, nella parte in cui la

C.T.R. ha confermato che la esiguità dei redditi dei soci nel periodo di imposta in questione non

giustifica le anticipazioni dagli stessi effettuate in favore della società, “non considerando la più

complessiva capacità finanziaria accumulata nei periodi di imposta precedenti, come quella

patrimoniale dei soci stessi, come ancora le operazioni di disinvestimento” (cfr. p. 167);

6. Con il sesto (pp. 173 ss.), il settimo (pp.199 ss.) e l’ottavo (pp. 228 ss.) motivo, parte

ricorrente principale lamenta (in relazione, rispettivamente, all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5) la

motivazione omessa o apparente in relazione alla prova contraria effettivamente offerta – si

opina – da essa contribuente, atta a superare la presunzione di occultamento dei ricavi sottesa

all’avviso di accertamento impugnato (sesto ed ottavo motivo), senza che i singoli mezzi

istruttori a tal fine proposti siano stati individualmente valutati e giudicati insufficienti allo scopo

(settimo motivo).

7. Con il nono motivo (pp. 260 ss.) la società contribuente si duole (in relazione all’art. 360

c.p.c., comma 1, n. 5) dell’insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della

gravata sentenza in ordine alla capienza dei redditi dei soci rispetto alla maggior parte delle

anticipazioni effettuate in proprio favore.

8. Con il decimo motivo (pp. 273 ss.) la difesa della ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360

c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione degli artt. 2727, 2729, 2697, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704,

2706, 2707 c.c., secondo periodo, artt. 2712, 2717, 2719 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del

1992, art. 22, commi 4 e 5, del principio di non contestazione e del D.Lgs. n. 212 del 2000, art.

6, comma 4, per avere la C.T.R. escluso la sussistenza di una prova contraria rispetto alla

“presunzione” posta a fondamento dell’avviso di accertamento, nonostante la documentazione

prodotta consentisse di dimostrare la provenienza della provvista utilizzata per le anticipazioni

dei soci.

9. Con l’undicesimo motivo (cfr. pp. 302 ss.), infine, la TECNOEDILE lamenta (in relazione all’art.

360 c.p.c., comma 1, n. 5) la motivazione omessa o insufficiente rispetto alle allegazioni, non

contestate, nonchè alla produzione documentale, le une e le altre svolte nei gradi di merito ed

idonee a fornire la prova (contraria) richiesta alla società contribuente.

10. I motivi dal quarto all’undicesimo – suscettibili di trattazione congiunta, stante l’identità di

questioni agli stessi sottese – sono infondati e vanno rigettati, pur dovendosi parzialmente

integrare la motivazione della sentenza impugnata.

11. La C.T.R., nel motivare la propria decisione, ha evidenziato che la TECNOEDILE “non ha

fornito una prova che, concretamente, dimostri la provenienza delle somme versate (dai soci

quali anticipazioni in favore della società e) che, per la loro rilevanza, non trovano sostegno

economico nella condizione reddituale dagli stessi posseduta”; sicchè “l’esiguità dei redditi dei

singoli (soci configura) l’indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla società.

Distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti alla società”. 11.1. Tale assunto,

invero, appare conforme all’orientamento di questa Corte, per cui: a) la presenza di scritture

contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico – induttivo

del reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la

contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile; in tali casi, pertanto, è

consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base

di presunzioni semplici purchè gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, con

conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (arg. da Cass., Sez.

5, 18.5.2012, n. 7871, Rv. 622907-01); b) nell’ipotesi – quale quella di specie di società di

capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili

extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in

quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei

confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di

solidarietà e di reciproco controllo dei soci (nella specie, peraltro, coniugi) nella gestione sociale,

con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al

contribuente fornire la prova contraria (arg. da Cass., Sez. 6-5, 24.1.2019, n. 1947, Rv. 652391-

01. Il principio, peraltro, è stato ritenuto operante anche in tema di società di persone a ristretta

base familiare, come chiarito da Cass., Sez. 5, 21.11.2018, n. 30098, Rv. 651555-01); c)

l’esiguità dei redditi dei soci conferenti, inidonea a giustificare i finanziamenti alla società in

misura conforme all’impegno dagli stessi assunto è, al contrario, circostanza idonea a fondare

una presunzione di distribuzione di utili extrabilancio (arg. da Cass., Sez. 5, 6.9.2013, n. 20514);

d) a tutto volere, l’effettività di un finanziamento infruttifero in favore della società non potrebbe

comunque neppure desumersi dalla prova della capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità

in capo al socio finanziatore, giacchè le anticipazioni dei soci, laddove (come nella specie) siano

ingiustificate (e, sul punto, alcunchè è stato osservato rispetto al maggior reddito di Euro

156.000,00 ascritto alla TECNOEDILE, quale importo residuato dal parziale accoglimento

dell’originario ricorso della società contribuente), possono essere considerate quali ricavi in nero

(arg. da Cass., Sez. 5, 7.6.2017, n. 14066).

11.2. Emerge allora chiaramente come, ferma la correttezza del riparto dell’onere della prova

assunto dalla C.T.R. a fondamento della propria decisione, le molteplici censure svolte dalla

difesa della ricorrente, nelle varie forme in cui esse sono state spiegate (vizio di motivazione,

violazione di legge ovvero error in procedendo): 1) si risolvono in una valutazione alternativa

del materiale probatorio, in contrasto col principio di diritto, secondo il quale spetta al giudice

del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a

fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con

apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità

(Cass., Sez. 6-5, 8.1.2015, n. 101, Rv. 634118-01, ed ivi altri richiami giurisprudenziali); 2)

mirano a censurare una circostanza (l’omessa valutazione, ad opera della C.T.R., della effettiva

disponibilità, da parte dei soci, delle somme oggetto di anticipazione, indipendentemente dal

reddito dichiarato) di per sè comunque irrilevante ai fini della definizione del giudizio in senso

favorevole alla società contribuente, difettando, al contrario, qualsiasi allegazione (e prova) in

relazione alla causa sottesa alle residue anticipazioni per le quali la C.T.R. – confermando la

sentenza della C.T.P. ha ritenuto potersi ancora individuare un reddito occulto della

TECNOEDILE. 12. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’AGENZIA DELLE ENTRATE si duole

(in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), dell’omissione di pronunzia in cui sarebbe incorsa

la C.T.R. (cfr. l’art. 112 c.p.c.), per non avere questa delibato i motivi di appello incidentale

(riprodotti alle pp. 18 e 19 del controricorso) proposti dall’Ufficio in seconde cure.

12.1 Rispetto a tale gravame incidentale, peraltro, in via del tutto preliminare va delibata

l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della TECNOEDILE alle pp. 111 ss. del proprio

controricorso: in particolare – si opina – l’atto contenente il ricorso incidentale dell’AGENziA

sarebbe inesistente (con conseguente inammissibilità del gravame incidentale), siccome

notificato ad istanza dell’Avvocatura dello Stato quale rappresentante ex lege di una parte (il

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) diversa da quella

(l’AGENZIA DELLE ENTRATE) dotata di legittimazione processuale ad agire e resistere nel

presente giudizio.

12.1.2. L’eccezione è infondata.

12.1.3. Invero – come peraltro correttamente evidenziato dalla difesa erariale nel corso della

discussione – le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affrontato una questione del

tutto sovrapponibile a quella odierna, escludendo che una fattispecie, quale quella oggi

sottoposta al vaglio del Collegio, possa determinare l’eccepita nullità o inesistenza della notifica

del controricorso. In particolare, Cass., Sez. U, 30.7.2018, n. 20168 (non massimata sotto tale

profilo specifico) ha chiarito (cfr. pp. 8 ss. della motivazione, sub p.p. 6-8) che “…l’attività di

impulso del procedimento notificatorio – sostanzialmente la consegna dell’atto all’ufficiale

giudiziario – è riservata alla parte o al suo procuratore, ma le modalità di conferimento all’ufficiale

giudiziario dell’incarico di procedere a notificazione non sono disciplinate – e tanto meno a pena

di nullità – dal codice di rito e restano irrilevanti nei confronti del destinatario, in quanto il

presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell’atto e lo scopo della

notificazione deve ritenersi raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto,

ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito

la consegna dell’atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua

veste di incaricato di quest’ultimo, tale carenza non inficia di per sè la notifica, che può risultare

inutilmente eseguita solo se alla stregua dell’atto notificato non sia possibile individuare il

soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata (Cass. 07/05/2003, n.

6928; nello stesso senso: Cass. 03/01/2005, n. 33; Cass. 09/01/2006, n. 74). Ancora, la

menzione nella relazione di notifica dell’intervento di un soggetto diverso da quello che sarebbe

legittimato, priva dell’indicazione di un incarico da parte di questi, è irrilevante ai fini della validità

della notificazione se alla stregua dell’atto da notificare (e semprechè che questo abbia natura

di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per

cassazione) risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi

effettuata; inoltre, della notificazione di uno di tali atti effettuata senza la necessaria

autorizzazione del legittimato può dolersi esclusivamente il soggetto cui ex art. 137 c.p.c. gli

effetti della attività di impulso in questione vanno imputati (Cass. 05/01/2005, n. 164), esclusa

qualunque nullità della notificazione (Cass. 08/03/2016, n. 4520)”.

12.1.4. Essendo dunque l’atto presentato all’Ufficio N. E.P. dall’Avvocatura dello Stato – a

dispetto dell’erronea indicazione contenuta nell’istanza ivi formulata dall’Ufficiale giudiziario e di

cui si è detto – univocamente riferibile, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo-contenutistico

all’AGENZIA DELLE ENTRATE, quale controparte della TECNOEDILE nel giudizio di legittimità da

questa intrapreso per censurare la sentenza n. 141/51/11 della C.T.R. della Campania, va

esclusa qualsivoglia irritualità che possa determinare la nullità o l’inesistenza della notifica del

contricorso (contenente, per l’appunto, il ricorso incidentale). 12.2. Passando, quindi, alla

disamina del merito dell’unico motivo di ricorso incidentale, lo stesso è parzialmente fondato.

12.3. Emerge dalla lettura della gravata decisione, infatti, che la C.T.R. effettivamente non ha

fatto alcun riferimento esplicito, nella motivazione in diritto nè, tampoco, nella esposizione in

fatto, ai motivi di appello incidentale spiegati dall’AGENZIA DELLE ENTRATE: se, tuttavia, in

relazione al primo motivo di gravame incidentale (cfr. p. 18 del controricorso, sub 1) appare

indiscutibilmente versarsi in presenza di un suo rigetto implicito (arg. da Cass., Sez. 5,

6.12.2017, n. 29191, Rv. 646290-01) – avendo la C.T.R. confermato l’operatività della

presunzione di distribuzione di utili occulti nei limiti già indicati dalla C.T.P. – alla medesima

conclusione non può accedersi per quanto concerne il secondo motivo di appello incidentale (cfr.

pp. 18 e 19 del controricorso, sub 2), siccome coinvolgente una “voce” (la indeducibilità dei costi

carburante) del tutto diversa da quella considerata dalla decisione della C.T.R. e da queste non

dipendente. Sicchè deve concludersi nel senso che C.T.R. abbia effettivamente omesso di

pronunziarsi sul punto.

13. In conclusione, il ricorso principale va rigettato e quello incidentale accolto, sia pure nei limiti

di cui in motivazione (cfr. sub p. 12.3). Per l’effetto la gravata sentenza va cassata, con rinvio

della causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè la stessa provveda a

decidere la controversia in relazione al motivo di gravame incidentale non delibato, liquidando

altresì le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale; accoglie parzialmente il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la

gravata sentenza e rinvia la causa alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, affinchè

la stessa provveda a decidere la controversia in relazione al motivo di gravame incidentale non

delibato, liquidando altresì le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella

camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 17 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 22 settembre 2020

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